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									15 
									febbraio
									2014 - Dal 1° febbraio le banche in Italia 
									sono obbligate alla ritenuta del 20% sui 
									bonifici in arrivo dall'estero destinati 
									alle persone fisiche. Le ritenute saranno 
									automatiche (a meno di precedente richiesta 
									di esclusione) e spetterà poi al 
									contribuente dimostrare che le somme non 
									hanno natura di compenso “reddituale”
									
									[1]. 
									
									
									Questo provvedimento è frutto della 
									decisione di considerare ogni bonifico 
									proveniente dall'estero e diretto ad una 
									persona fisica italiana, come una componente 
									reddituale imponibile, salvo prova contraria 
									che deve essere data dal contribuente che 
									riceva la somma sul proprio conto corrente. 
									
									
									La ritenuta sarà applicata 
									a titolo di acconto 
									
									a tutti i contribuenti che riceveranno un 
									bonifico dall'estero sul proprio conto 
									personale —non professionale o d'impresa—  
									e sarà, poi, scomputata in sede di 
									dichiarazione annuale dei redditi. 
									
									
									La 
									“trattenuta”
									non sarà applicata solo nel caso in cui il 
									contribuente dimostri che l'importo ricevuto 
									o bonificato non abbia una connotazione 
									reddituale, come, ad esempio, il pagamento di un 
									finanziamento o la restituzione di un deposito 
									cauzionale per l'affitto di una casa 
									all'estero. 
									
									Il 
									meccanismo prevede un ruolo primario per il 
									funzionario di banca, che dovrà ricevere la 
									dichiarazione del contribuente e valutarla. 
									In ogni caso, che si effettui la ritenuta o 
									meno, il nominativo del percipiente andrà 
									segnalato dalla banca all'Agenzia delle 
									Entrate. 
									
									
									Il contribuente avrà tempo fino al 28 
									febbraio dell'anno successivo a quello della 
									trattenuta per attestare l'impropria 
									applicazione della ritenuta e chiedere alla 
									banca la restituzione. 
									
									
									È importante ribadire che la ritenuta non si 
									applica alle persone fisiche che ricevano 
									bonifici nell'ambito della propria attività 
									d'impresa o di lavoro autonomo e quando la 
									riscossione non avvenga tramite l'intervento 
									di un intermediario finanziario. 
									
									
									Secondo il provvedimento, il contribuente 
									potrà esimersi dall'assoggettamento 
									all'imposizione mediante l'esibizione di una 
									autocertificazione, possibilmente 
									preventiva, rispetto alla movimentazione 
									finanziaria: purtroppo, però, lo stesso 
									provvedimento non chiarisce ancora la 
									valenza temporale di tale 
									autocertificazione. Per prassi si ritiene 
									che la presentazione di tale dichiarazione 
									possa coprire, almeno, l'intero periodo 
									d'imposta nel caso in cui si inserisca, 
									all'interno della medesima, una breve 
									descrizione preventiva sui flussi futuri che 
									riguardino la medesima fattispecie 
									giuridica. Come si evince dal tenore del 
									provvedimento, non esiste neppure uno 
									standard per l'elaborazione 
									dell'autocertificazione ma, certamente, vi 
									dovrà essere una "quadratura" fra beni e 
									capitali detenuti all'estero (quadro RW del 
									modello Unico) e i flussi reddituali in 
									entrata: è probabile insomma che 
									l'intermediario oltre alla 
									autocertificazione possa richiedere al 
									soggetto passivo l'esibizione del quadro RW 
									dal quale si dovrà evincere quale bene abbia 
									originato il flusso monetario in entrata. 
									
									
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									[1] Articolo 4, comma 2, 
									Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013, 
									le cui specifiche applicative si trovano nel 
									provvedimento n. 2013/151663 del direttore 
									dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 
									scorso. 
									  
									
									(ilsole24ore 
									/ puntodincontro.mx / 
									adattamento e traduzione in spagnolo di massimo barzizza) 
									  
									
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