Cittadini temporaneamente all'estero

Un comunicato dell'Ambasciata d'Italia a Cittą del Messico.

22 aprile 2011. - Si comunica che sono ammessi a votare all'estero per corrispondenza tre categorie di elettori non residenti:

A. personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero, in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

B. dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, se sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

C. professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi (4 aprile), si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

Per poter esercitare il diritto di voto i cittadini temporaneamente all'estero devono presentare apposita dichiarazione ai fini elettorali entro l'8 maggio 2011.

Gli elettori di cui alla lettera A e B presentano la dichiarazione al Comando o all'Amministrazione di appartenenza, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.

I familiari conviventi dei dipendenti di cui alla lettera B presentano la dichiarazione all'Amministrazione di appartenenza e unitamente ad essa rendono (ex art. 47 del DPR n. 445/2000) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente.

Gli elettori di cui alla lettera C presentano la dichiarazione direttamente all'Ufficio consolare, precisando i loro dati anagrafici ed elettorali (come sopra) ed allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', che attesti l'esistenza delle condizioni di servizio all'estero, secondo quando previsto dall'art. 2, comma 3 del Decreto Legge 37/2011.

Per quanto attiene agli elettori di cui alle lettere B e C, si allega un modello di dichiarazione, che sara' comunque reperibile al piu' presto sul sito del Ministero www.esteri.it

Gli elettori temporaneamente all'estero che hanno presentato la dichiarazione ai fini elettorali possono chiederne la revoca direttamente all'Ufficio consolare mediante espressa dichiarazione datata e sottoscritta dall'interessato che deve pervenire entro il 20 maggio 2011.

Cittą del Messico, 19.04.2011

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